scuola di specializzazione in restauro dei monumenti

statuto della scuola - aggiornato il 6 febbraio 2007

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RESTAURO DEI MONUMENTI
Statuto

(agente solo più per gli studenti iscritti al primo anno nell' a.a. 2007/2008)

Art. 1

È istituita la Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Genova.
La Scuola ha lo scopo di conferire una specifica preparazione professionale nel restauro architettonico, integrativa di quella universitaria, e di far conseguire una più vasta e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche per la tutela e la conservazione dei beni architettonici e ambientali.
La Scuola rilascia il titolo di «Specialista in Restauro dei Monumenti».

Art. 2
Il corso degli studi ha la durata di due anni e prevede almeno 800 ore di insegnamento, costituite da lezioni ex-cathedra e da attività pratiche guidate. Il Consiglio della Scuola fisserà, di biennio in biennio, nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo e della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso, le discipline di insegnamento fondamentali e opzionali, eventualmente divise in moduli didattici, le ore di lezione o di attività pratiche, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio, la eventuale propedeuticità degli insegnamenti, le modalità di accertamento dell'attività svolta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Ministeriale del 10 giugno 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1995.
All'inizio di ogni anno gli specializzandi dovranno concordare gli esami opzionali che concorreranno a formare il piano di studi. La frequenza è obbligatoria. Il Consiglio della Scuola potrà riconoscere, sulla base di idonea documentazione, attività pratiche attinenti alla specializzazione svolte in Italia e all'estero in laboratori universitari ed extra universitari.

Art. 3
Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge 341/90, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in 25 per ciascun anno di corso, per un totale di 50 specializzandi.

Art. 4
Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei Corsi di Laurea delle Facoltà di Architettura, di Ingegneria Edile, di Ingegneria Civile e di Lettere.
Sono ammessi al concorso per l'accesso alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 337 del T.U. 31/8/1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 5
Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della Scuola la Facoltà di Architettura di Genova e l'Istituto di Storia dell'architettura.
Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della Scuola.

Art. 6
Il consiglio della Scuola stabilirà la partecipazione, guidata da docenti appositamente designati, a campagne di analisi e rilievi su cantieri di restauro attribuiti alla Scuola e da essa gestiti attraverso convenzioni con il Ministero per i Beni Culturali o con Regioni o Enti locali o con altre istituzioni pubbliche o private. In tutti i casi, tali attività saranno svolte con l'impiego delle attrezzature scientifiche dei laboratori della Facoltà e con quelle utilizzabili nell'ambito dell'Ateneo genovese attraverso idonei programmi ed accordi convenzionati.

Art. 7
L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici e privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche, ai sensi del DPR dell'11.7.1980, n. 382 e del DPR del 10301982, n. 162.

Art. 8
Come previsto dalla normativa generale il bando di concorso di ammissione alla Scuola indicherà tipo e modalità di svolgimento delle prove che saranno valutate da una commissione composta dal Direttore della Scuola e da quattro membri del Consiglio.
Lo specializzando che intendesse sospendere la frequenza dopo conclusione positiva del primo anno di corso mantiene per tre anni il diritto di iscriversi al secondo anno di corso; superato questo periodo, è tenuto a ripetere il primo anno di corso nel caso voglia riprendere gli studi.
Lo specializzando che abbia superato il secondo anno di corso è ammesso alla discussione della tesi di specializzazione che sarà costituita da un elaborato progettuale depositato presso la Direzione delle Scuola, controfirmato dal Relatore e dagli eventuali Correlatori, entro tre anni dalla conclusione della frequenza.

Art. 9 (omissis)